Art. 18.
(Oggetto dell'attività
dell'investigatore privato).

      1. Agli effetti della presente legge, gli investigatori privati iscritti all'albo nazionale sono abilitati su tutto il territorio della Repubblica e negli Stati membri dell'Unione europea, in conformità alle normative comunitarie, ad assumere e ad espletare, svolgendo ogni attività necessaria e complementare, in nome e per conto terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche private e pubbliche, incarichi e

 

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mandati professionali fiduciari aventi il seguente oggetto di attività:

          a) investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni finalizzate all'esercizio, alla tutela e alla difesa di legittimi diritti e interessi in sede extragiudiziaria e giudiziaria civile, tributaria e amministrativa;

          b) investigazioni penali difensive, per ricercare e individuare fonti ed elementi di prova a favore delle parti private e della persona offesa dal reato, con le facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore, dalle specifiche disposizioni del codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;

          c) atti di indagine e rilievi tecnici descrittivi, fotografici, audiovisivi e di altra natura documentale probatoria e criminalistica;

          d) indagini, ricerche e raccolta di informazioni per la tutela e per il recupero di crediti, nonché per il risarcimento e la liquidazione di danni;

          e) acquisizione di notizie e dichiarazioni, assunzione di informazioni, acquisizione di documenti, copie, estratti, certificati, atti e documentazione presso fonti private e uffici della pubblica amministrazione;

          f) analisi, valutazione, individuazione e attuazione di idonee misure di sicurezza, sia metodologiche che tecniche e operative, per la tutela e la salvaguardia della incolumità fisica delle persone, per la riservatezza delle comunicazioni e della vita privata, per la tutela del patrimonio aziendale, per la tutela dei brevetti e dei marchi industriali;

          g) attività di assistenza e di consulenza tecnica globale in tutte le attività abilitate.